Articolo 6 del Decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 aprile 1974
Art. 6.
Il quarto comma dell'art. 69 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".
Entrata in vigore il 12 aprile 1974
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