Articolo 2 del Decreto 28 luglio 1998, n. 463
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 gennaio 1999
Art. 2. Finanziamento e modalita' di versamento
del contributo obbligatorio 1. La gestione di cui all'art. 1 del presente regolamento e' finanziata con il contributo obbligatorio previsto dall' art. 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . Tale contributo e' versato all'INPDAP dalle amministrazioni ed enti di appartenenza degli iscritti con le stesse modalita' previste per quello concernente il trattamento pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa da parte delle amministrazioni ed enti sulla retribuzione mensilmente erogata ai propri dipendenti. Il contributo non e' rimborsabile ancorche' non siano state erogate prestazioni.
Nota all'art. 2:
- Il comma 242 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 cosi' recita:
"242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , e' pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell' art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ".
Entrata in vigore il 23 gennaio 1999
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