Articolo 5 del Decreto 7 febbraio 2003, n. 57
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 aprile 2003
Art. 5. Pensione di inabilita' 1. Il diritto alla pensione di inabilita' assoluta e permanente e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui all'articolo 1, purche' tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.
Entrata in vigore il 20 aprile 2003
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