Articolo 14 - Convenzione della Legge 24 marzo 2011, n. 42
Articolo 13Articolo 15
Versione
15 aprile 2011
Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' analoghe di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale persona fisica non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se la persona fisica dispone o disponeva di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Entrata in vigore il 15 aprile 2011
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