Articolo 19 - Convenzione della Legge 24 marzo 2011, n. 42
Articolo 18Articolo 20
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15 aprile 2011
Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

(a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. (b) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica e' un residente di detto Stato che
(i) ha la nazionalita' di detto Stato; o
(ii) non e' divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
Nonostante le disposizioni della lettera (b) del paragrafo 1, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe di cui alla suddetta lettera pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica che ha la nazionalita' dell'altro Stato contraente avendo anche la nazionalita' del primo Stato, o ha la nazionalita' del primo Stato, sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se a tali stipendi, salari e altre remunerazione analoghe sono assoggettate ad imposizione secondo la disciplina tributaria ordinaria di detto primo Stato relativa a tali cespiti.
Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Entrata in vigore il 15 aprile 2011