Articolo 3 della Legge 20 gennaio 1994, n. 52
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10 febbraio 1994
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15 giugno 2011
Art. 3. 1. Per la realizzazione dei suoi programmi e per gli scopi di cui all'articolo 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", ove ne ravvisi l'esigenza e l'utilita', puo' istituire in ambito regionale, provinciale o nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti propri centri di distribuzione o di produzione; puo' altresi' stipulare apposite convenzioni con biblioteche e idonei centri di produzione specializzati, localmente esistenti, per assicurare sull'intero territorio nazionale un piu' adeguato, tempestivo e omogeneo servizio ((nonche' per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale)) .
2. Le amministrazioni locali e le altre istituzioni competenti per legge a garantire il diritto allo studio agli alunni non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado, o agli studenti non vedenti iscritti a corsi universitari o di formazione professionale, possono stipulare apposite convenzioni con la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", per la fornitura di sussidi didattici speciali ((fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale)) , il cui elenco dettagliato deve essere trasmesso entro il 15 giugno di ogni anno, per ciascun alunno non vedente frequentante le scuole elementari e medie di primo e secondo grado, ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione da parte dei responsabili d'istituto, per gli studenti non vedenti frequentanti corsi universitari o corsi di formazione professionale. (( 2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" puo' stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica )) 3. Per gli adempimenti di cui al comma 2 i direttori dei circoli didattici e i presidi delle scuole medie di primo e secondo grado hanno l'obbligo di effettuare, entro il 31 maggio di ogni anno, le necessarie comunicazioni relative alla frequenza da parte di alunni non vedenti alle amministrazioni di cui al citato comma 2; alla medesima comunicazione sono tenuti i responsabili degli istituti universitari, o degli istituti nei quali si svolgono corsi di formazione professionale, frequentati da studenti non vedenti, entro i quindici giorni successivi alla formazione dei piani di studio e all'adozione o indicazione dei relativi testi.
Entrata in vigore il 15 giugno 2011
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