Art. 2. 1. L' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione, se destinato per legge, ai sensi dell' articolo 81 della Costituzione , per finalita' diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b), alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo, che non rientrano nelle materie di competenza della regione, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, ((purche' risulti temporalmente delimitato,)) nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile.
2. Annualmente tra Governo e regione e' definito l'accordo che individua:
a) l'eventuale quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione ai sensi del comma 1, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;
b) l'eventuale quota che rimane a carico del bilancio della regione - per l'esercizio oggetto dell'accordo - delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla medesima, in relazione alle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonche' dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalita', da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre medesime, ad esclusione in ogni caso degli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale ed al netto delle eventuali previsioni di riduzione del gettito;
c) le somme da attribuire alla regione in applicazione del disposto del comma 4 dell'articolo 2.
3. L'accordo di cui al comma 2 e' definito per l'esercizio di riferimento entro il mese di febbraio dell'esercizio medesimo. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte della regione, su richiesta della medesima, l'accordo puo' essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, tenendo conto, se necessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.
4. L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalita' per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti.
5. Il mancato raggiungimento dell'accordo non pregiudica le devoluzioni da effettuarsi nel corso dell'anno ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, ma comporta l'applicazione della quota pattuita ai sensi del comma 2, con l'ultimo accordo raggiunto, al saldo da erogarsi nell'anno per le devoluzioni definitive riferite agli anni pregressi, salvo conguaglio una volta intervenuto l'accordo.".
"Art. 4. - 1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione, se destinato per legge, ai sensi dell' articolo 81 della Costituzione , per finalita' diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b), alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo, che non rientrano nelle materie di competenza della regione, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, ((purche' risulti temporalmente delimitato,)) nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile.
2. Annualmente tra Governo e regione e' definito l'accordo che individua:
a) l'eventuale quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione ai sensi del comma 1, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;
b) l'eventuale quota che rimane a carico del bilancio della regione - per l'esercizio oggetto dell'accordo - delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla medesima, in relazione alle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonche' dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalita', da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre medesime, ad esclusione in ogni caso degli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale ed al netto delle eventuali previsioni di riduzione del gettito;
c) le somme da attribuire alla regione in applicazione del disposto del comma 4 dell'articolo 2.
3. L'accordo di cui al comma 2 e' definito per l'esercizio di riferimento entro il mese di febbraio dell'esercizio medesimo. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte della regione, su richiesta della medesima, l'accordo puo' essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, tenendo conto, se necessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.
4. L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalita' per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti.
5. Il mancato raggiungimento dell'accordo non pregiudica le devoluzioni da effettuarsi nel corso dell'anno ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, ma comporta l'applicazione della quota pattuita ai sensi del comma 2, con l'ultimo accordo raggiunto, al saldo da erogarsi nell'anno per le devoluzioni definitive riferite agli anni pregressi, salvo conguaglio una volta intervenuto l'accordo.".