Articolo 6 del Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8
Articolo 5
Versione
13 febbraio 1997
Art. 6. 1. Le disposizioni di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 , come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
2. Nelle more del completamento del processo di trasferimento e di delega di funzioni dallo Stato alla regione, qualora la quota delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate eventualmente a carico della regione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), fosse insufficiente al raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, una quota del previsto incremento del gettito tributario spettante alla regione - ad esclusione in ogni caso degli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale ed al netto delle eventuali previsioni di riduzioni di gettito - derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonche' dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalita', non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, puo' essere destinata al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti, tenuto conto altresi' delle spese a carico della regione per funzioni trasferite in data successiva al 1 gennaio 1997.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati, d'intesa tra il Governo e la regione, l'ammontare delle riserve all'erario, gia' disposte da leggi in vigore sino al 31 dicembre 1996, sulla base di una stima degli incrementi di gettito derivanti dalle medesime leggi, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse, e dell'incremento derivante dall'evoluzione tendenziale, nonche' le modalita' per la regolazione anche graduale dei rapporti finanziari conseguenti.
Nota all'art. 6:
- Per il riferimento all' art. 4 del D.P.R. n. 114/1965 , vedere nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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