Articolo 18 - Accordo della Legge 29 maggio 2009, n. 75
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Versione
24 giugno 2009
Articolo 18
PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorche' il beneficiario dei redditi non e' assoggettato ad imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui e' residente e in conformita' alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.
Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente. le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennita' di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennita' di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'arto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.
Entrata in vigore il 24 giugno 2009
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