Articolo 19 - Accordo della Legge 29 maggio 2009, n. 75
Articolo 18Articolo 20
Versione
24 giugno 2009
Articolo 19
FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;
(b) Nonostante le disposizioni del comma 1 a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto altro Stato e la persona fisica percipiente e' un residente di detto altro Stato che: (i) ha la nazionalita' di detto Stato senza avere la nazionalita' del
primo, o
(ii) senza avere la nazionalita' del primo Stato non e' divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
(a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita', senza avere la nazionalita' dello Stato dal quale proviene la pensione.
Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Entrata in vigore il 24 giugno 2009
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