Articolo 17 - Accordo della Legge 29 maggio 2009, n. 75
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24 giugno 2009
Articolo 17
ARTISTI E SPORTIVI

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2 Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi. detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Entrata in vigore il 24 giugno 2009