Art. 38. Lavoro straordinario 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , a decorrere dal 1°gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall' articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 , sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell' articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»:
«Art. 43 (Effetti dei nuovi stipendi). - 1.-3. (omissis).
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' soppresso l' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 .
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta il testo dell' articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 , recante: «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»:
«Art. 22 (Lavoro straordinario). - 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall' articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 , come integrate dall' articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
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Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell' articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»:
«Art. 43 (Effetti dei nuovi stipendi). - 1.-3. (omissis).
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' soppresso l' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 .
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta il testo dell' articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 , recante: «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»:
«Art. 22 (Lavoro straordinario). - 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall' articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 , come integrate dall' articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
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