Articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57
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15 giugno 2022
Art. 34.

Indennita' pensionabile

1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 , sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 , recante: «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»:
«Art. 20 (Indennita' pensionabile). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13 , primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

Entrata in vigore il 15 giugno 2022
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