Articolo 8 del Decreto 30 aprile 2007, n. 112
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 agosto 2007
Art. 8. Rischio di frode 1. Si configura il rischio di frode di cui all'articolo 3, comma 1 della legge, quando viene raggiunto uno dei seguenti parametri:
a) con riferimento ai punti vendita di cui all'articolo 7, lettera b):
1) cinque o piu' richieste di autorizzazione con carte diverse, rifiutate nelle 24 ore, presso un medesimo punto vendita;
2) tre o piu' richieste di autorizzazione sulla stessa carta, effettuate nelle 24 ore, presso un medesimo punto vendita;
3) richiesta di autorizzazione, approvata o rifiutata, che superi del 150% l'importo medio delle operazioni effettuate con carte di pagamento, nei tre mesi precedenti, presso il medesimo punto di vendita;
b) riguardo alle carte di pagamento sottoposte a monitoraggio di cui all'articolo 7, lettera c):
1) sette o piu' richieste di autorizzazione nelle 24 ore per una stessa carta di pagamento;
2) una ovvero piu' richieste di autorizzazione che nelle 24 ore esauriscano l'importo totale del plafond della carta di pagamento;
3) due o piu' richieste di autorizzazione provenienti da Stati diversi, effettuate, con la stessa carta, nell'arco di sessanta minuti.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 166 del 2005 , e' il seguente:
«Art. 3 (Informazioni relative al rischio di frode che alimentano l'archivio informatizzato). - 1. Le singole societa' segnalanti comunicano altresi', previa notifica al titolare dell'archivio, le informazioni relative ai punti vendita e alle transazioni che configurano un rischio di frode. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario alle predette societa' ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frode.».
Entrata in vigore il 14 agosto 2007
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