Articolo 21 del Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9
Articolo 20Articolo 22
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1 marzo 2017
Art. 21. (Ripartizione delle risorse) 1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi. ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto (con l'art. 11, comma 2-bis) che "Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 , come modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 , si applicano a decorrere dal 1º luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21 , 22 , 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1º dicembre 2016, n. 225 ".
Entrata in vigore il 1 marzo 2017
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