Art. 19. Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessita' di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, provvedono, ciascuna per i profili di competenza, sulle richieste dell'organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delibera, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento, per le attivita' ad essa demandate dal presente decreto legislativo, nonche' le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a dare attuazione al presente decreto legislativo anche mediante un'apposita struttura.
Nota all' art. 19:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delibera, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento, per le attivita' ad essa demandate dal presente decreto legislativo, nonche' le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a dare attuazione al presente decreto legislativo anche mediante un'apposita struttura.
Nota all' art. 19:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.