Art. 25. Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione 1. La ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione e' effettuata in modo da garantire l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonche' l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi.
2. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non puo' essere comunque inferiore al 40 per cento.
3. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non puo' essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d'utenza.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
2. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non puo' essere comunque inferiore al 40 per cento.
3. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non puo' essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d'utenza.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.