Articolo 8 del Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9
Articolo 7Articolo 9
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16 febbraio 2008
Art. 8. Offerta dei diritti audiovisivi e formazione dei pacchetti 1. L'organizzatore della competizione e' tenuto ad offrire i diritti audiovisivi mediante piu' procedure competitive, ai fini dell'esercizio degli stessi per singola piattaforma ovvero mettendo in concorrenza le diverse piattaforme, ovvero con entrambe le modalita'.
2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza diverse piattaforme, l'organizzatore della competizione e' tenuto a predisporre piu' pacchetti.
3. L'organizzatore della competizione deve predisporre pacchetti tra loro equilibrati in modo da garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti.
4. L'organizzatore della competizione fissa il prezzo minimo di ciascun pacchetto al di sotto del quale, previa comunicazione all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' decidere di revocare l'offerta.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2008
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