Articolo 4 del Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 febbraio 2008
Art. 4. Esercizio dei diritti audiovisivi 1. L'esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai singoli eventi della competizione spetta all'organizzatore della competizione medesima. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, gli atti giuridici posti in essere in violazione della presente disposizione sono nulli.
2. L'esercizio del diritto di archivio e' attribuito all'organizzatore di ciascun evento, il quale consente, in condizione di reciprocita', alla societa' sportiva che partecipa all'evento in qualita' di ospite di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell'evento medesimo.
3. Sono riservate agli organizzatori degli eventi autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione sui canali tematici ufficiali della sintesi, della replica e delle immagini salienti relativi agli eventi cui gli stessi partecipano.
4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore dell'evento medesimo il quale, a tali fini, puo' effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi. L'organizzatore della competizione coordina le produzioni audiovisive determinando nelle linee guida di cui all'articolo 6 le modalita' di produzione e gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali, ai quali l'organizzatore dell'evento deve attenersi. L'organizzatore dell'evento mette a disposizione dell'organizzatore della competizione il segnale contenente le immagini dell'evento, comprensivo delle fonti di ripresa e dei formati indicati negli standard minimi, senza alcun corrispettivo o rimborso di costi, e consente all'organizzatore della competizione di accedere alle postazioni di regia ai fini dei necessari controlli, anche ai fini sportivi.
5. Qualora l'organizzatore dell'evento non intenda effettuare la produzione audiovisiva ai sensi del precedente comma 4, la stessa e' effettuata dall'organizzatore della competizione, il quale puo' effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, fermo restando l'obbligo di mettere a disposizione dell'organizzatore dell'evento il segnale contenente le immagini dell'evento medesimo e comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici.
6. La proprieta' delle riprese, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui ai commi 4 e 5, anche in deroga a quanto previsto all' articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne uso per tutti i fini di cui al presente decreto.
7. Il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione ai sensi dei commi 4 e 5, e' tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione, l'accesso al segnale, unitamente ai servizi tecnici correlati, senza loghi e commenti parlati e dotate di rumori di fondo. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, il seguente:
«Art. 78-ter - 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento e' titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunita' europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento e' pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata e' di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.».
Entrata in vigore il 16 febbraio 2008
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