Articolo 23 del Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9
Articolo 22Articolo 24
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16 febbraio 2008
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3 dicembre 2016
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1 marzo 2017
Art. 23.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225 ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto (con l'art. 11, comma 2-bis) che "Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21 , 22 , 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1º dicembre 2016, n. 225 ".
Entrata in vigore il 1 marzo 2017
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