Art. 23.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225 ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto (con l'art. 11, comma 2-bis) che "Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21 , 22 , 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1º dicembre 2016, n. 225 ".
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225 ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto (con l'art. 11, comma 2-bis) che "Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21 , 22 , 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1º dicembre 2016, n. 225 ".