Articolo 5 del Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9
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16 febbraio 2008
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19 aprile 2008
Art. 5. Diritto di cronaca 1. Agli operatori della comunicazione e' riconosciuto il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione.
2. L'esercizio del diritto di cronaca non puo' pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, ne' arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati.
3. E' comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualita' nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalita' e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all' articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
4. L'Autorita' adotta, con le stesse procedure di cui al comma 3, un regolamento per disciplinare i limiti temporali e le modalita' di esercizio del diritto di cronaca, anche in diretta, da parte delle emittenti di radiodiffusione sonora e dei fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e locale, fatte comunque salve le modalita' di diffusione acquisite per il medesimo diritto di cronaca.
5. Il regolamento di cui al comma 3 e' redatto in conformita' alle disposizioni derivanti dall'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla disciplina degli eventi di particolare rilevanza per la societa' ai ((sensi del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.)) 6. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, all'organizzatore della competizione e all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti e' fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all'articolo 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo dell'organizzatore della competizione. Qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l'evento, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 3. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce altresi' i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo.
7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
(( 8. Alle violazioni dei regolamenti di cui ai commi 3 e 4 ))
Entrata in vigore il 19 aprile 2008
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