Art. 3. Titolarita' dei diritti audiovisivi 1. L'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima, salvo quanto previsto al comma 2.
2. La titolarita' del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione e' riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo.
2. La titolarita' del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione e' riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo.