Articolo 12
Disposizioni finali
Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle necessarie formalita' previste dai rispettivi ordinamenti delle parti, compresa la ratifica parlamentare,
L'effettiva attuazione del presente Accordo e' legata all'adozione da parte della Regione Veneto degli atti legislativi necessari all'attuazione dei suoi impegni finanziari di cui agli articoli 3 e 4.
Il presente Accordo restera' in vigore per dieci anni, dalla data della sua entrata in vigore. Potra' essere rinnovato per ulteriori 10 anni sulla base di un accordo tra le parti.
Ciascuna parte potra' esercitare il diritto di risoluzione dell'Accordo in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da effettuarsi 6 mesi prima della risoluzione. In caso di risoluzione, gli impegni assunti dalle parti in virtu' del presente atto rimarranno in vigore al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita', il licenziamento o il ritiro del personale, la restituzione di fondi e beni inutilizzati, la liquidazione di conti fra le parti e lo scioglimento di obbligazioni contrattuali nei confronti del personale, di subappaltatori, di consulenti o di fornitori. A seguito della chiusura di tutti gli impegni finanziari relativi all'Ufficio di Venezia e al suo personale, l'OMS fornira' un resoconto finanziario relativo alle spese e ad ogni eventuale rimanenza di fondi pertinenti all'Ufficio. L'ammontare dei fondi in eccesso dovra' essere restituito al Governo della Repubblica Italiana o alla Regione del Veneto, entro sei mesi dalla data di risoluzione dell'Accordo.
Qualsiasi emendamento al presente Accordo dovra' essere effettuato per reciproco accordo tra le parti mediante un documento scritto presentato come emendamento al presente Accordo.
Qualsiasi notifica o richiesta da effettuarsi in virtu' del presente Accordo dovra' essere fatta per iscritto.
Su richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' o del Governo della Repubblica Italiana, si terranno delle consultazioni relativamente all'attuazione, a modifiche o revisioni del presente Accordo. Salvo il raggiungimento di un'intesa amichevole, qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'uso del presente Accordo, verra' sottoposta a conciliazione. In caso di mancato accordo fra le parti, la controversia sara' sottoposta ad Arbitrato.
Quest'ultimo sara' condotto secondo modalita' sulle quali le parti dovranno convenire, oppure, in mancanza di accordo, in base alle norme di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sugli scambi internazionali in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Il giudizio arbitrale sara' accettato dalle parti in quanto inappellabile.
Visto l'Accordo concluso il 25 Ottobre 2000 tra il Ministero della Sanita' della Repubblica Italiana e la Regione Veneto, copia del quale e' allegata al presente Accordo come Allegato III, i sottoscritti, in rappresentanza del Governo della Repubblica Italiana e dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' hanno rispettivamente firmato, a nome delle parti, il presente Accordo a Roma in data 11 gennaio 2001 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in lingua inglese e' quello che prevale.
II Ministro della Sanita' Il Direttore dell'Ufficio
Regionale per l'Europa
Prof. Umberto Veronesi dell'organizzazione
Data 11 gennaio 2001 Mondiale della Sanita'
Dr. Mare Danzon
Data 11 gennaio 2001
(In presenza del presidente della Regione Veneto,)
On. Dr. Giancarlo Galan
Data: 11 GEN. 2001
Parte di provvedimento in formato grafico
Disposizioni finali
Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle necessarie formalita' previste dai rispettivi ordinamenti delle parti, compresa la ratifica parlamentare,
L'effettiva attuazione del presente Accordo e' legata all'adozione da parte della Regione Veneto degli atti legislativi necessari all'attuazione dei suoi impegni finanziari di cui agli articoli 3 e 4.
Il presente Accordo restera' in vigore per dieci anni, dalla data della sua entrata in vigore. Potra' essere rinnovato per ulteriori 10 anni sulla base di un accordo tra le parti.
Ciascuna parte potra' esercitare il diritto di risoluzione dell'Accordo in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da effettuarsi 6 mesi prima della risoluzione. In caso di risoluzione, gli impegni assunti dalle parti in virtu' del presente atto rimarranno in vigore al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita', il licenziamento o il ritiro del personale, la restituzione di fondi e beni inutilizzati, la liquidazione di conti fra le parti e lo scioglimento di obbligazioni contrattuali nei confronti del personale, di subappaltatori, di consulenti o di fornitori. A seguito della chiusura di tutti gli impegni finanziari relativi all'Ufficio di Venezia e al suo personale, l'OMS fornira' un resoconto finanziario relativo alle spese e ad ogni eventuale rimanenza di fondi pertinenti all'Ufficio. L'ammontare dei fondi in eccesso dovra' essere restituito al Governo della Repubblica Italiana o alla Regione del Veneto, entro sei mesi dalla data di risoluzione dell'Accordo.
Qualsiasi emendamento al presente Accordo dovra' essere effettuato per reciproco accordo tra le parti mediante un documento scritto presentato come emendamento al presente Accordo.
Qualsiasi notifica o richiesta da effettuarsi in virtu' del presente Accordo dovra' essere fatta per iscritto.
Su richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' o del Governo della Repubblica Italiana, si terranno delle consultazioni relativamente all'attuazione, a modifiche o revisioni del presente Accordo. Salvo il raggiungimento di un'intesa amichevole, qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'uso del presente Accordo, verra' sottoposta a conciliazione. In caso di mancato accordo fra le parti, la controversia sara' sottoposta ad Arbitrato.
Quest'ultimo sara' condotto secondo modalita' sulle quali le parti dovranno convenire, oppure, in mancanza di accordo, in base alle norme di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sugli scambi internazionali in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Il giudizio arbitrale sara' accettato dalle parti in quanto inappellabile.
Visto l'Accordo concluso il 25 Ottobre 2000 tra il Ministero della Sanita' della Repubblica Italiana e la Regione Veneto, copia del quale e' allegata al presente Accordo come Allegato III, i sottoscritti, in rappresentanza del Governo della Repubblica Italiana e dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' hanno rispettivamente firmato, a nome delle parti, il presente Accordo a Roma in data 11 gennaio 2001 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in lingua inglese e' quello che prevale.
II Ministro della Sanita' Il Direttore dell'Ufficio
Regionale per l'Europa
Prof. Umberto Veronesi dell'organizzazione
Data 11 gennaio 2001 Mondiale della Sanita'
Dr. Mare Danzon
Data 11 gennaio 2001
(In presenza del presidente della Regione Veneto,)
On. Dr. Giancarlo Galan
Data: 11 GEN. 2001
Parte di provvedimento in formato grafico