Articolo 7 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 12
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 febbraio 2003
Articolo 7
Collaborazione tra l'Ufficio di Venezia e le Istituzioni italiane Nell'ambito della cooperazione bilaterale fra l'Italia e l'OMS/EURO, il Ministero della Sanita' della Repubblica Italiana considerera' le piu' opportune modalita' di coinvolgimento dell'Ufficio di Venezia in attivita' di livello nazionale ed internazionale promosse dal Ministero stesso, in linea con il Piano Sanitario Nazionale e in conformitacon le competenze dell'Ufficio di Venezia, cosi' come disposto dall'art. 2 del presente Accordo.
Inoltre, il Ministero della Sanita' e la Regione del Veneto ricercheranno ogni altra possibile collaborazione fra l'Ufficio di Venezia e gli Organi Tecnici e Scientifici del Servizio Sanitario Nazionale ed altre rilevanti Istituzioni nelle rispettive aree di competenza.

Entrata in vigore il 6 febbraio 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente