Articolo 8 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 12
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 febbraio 2003
Articolo 8
Privilegi e immunita'
Lo stato giuridico, i privilegi e le immunita' dell'Ufficio di Venezia saranno regolati dalle stesse disposizioni contenute nell'articolo VI dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS riguardante l'istituzione dell'Ufficio di Roma del Centro Europeo per l'Ambiente e la Salute, firmato a Rorna il 14 giugno 1990, con un Addendum, ratificato ed entrato in vigore il 6 febbraio 1992 con legge italiana n. 197.

Entrata in vigore il 6 febbraio 2003
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