Articolo 11 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 12
Articolo 10Articolo 12
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6 febbraio 2003
Articolo 11
Valutazione del lavoro dell'Ufficio di Venezia
Una valutazione delle attivita' dell'Ufficio di Venezia sara' effettuata ogni due anni sulla base di relazioni presentate al Comitato Scientifico Consultivo e ai Direttore Regionale dell'OMS/EURO, in conformita' con le procedure in uso all'OMS/EURO.
Oltre alla relazione annuale delle attivita' dell'Ufficio di Venezia, verranno redatte relazioni semestrali delle attivita' svolte in conformita' alle linee guida dell'OMS/EURO.

Entrata in vigore il 6 febbraio 2003
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