Articolo 1 del Decreto 24 aprile 1998, n. 327
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6 ottobre 1998
Art. 1. Il testo dell'allegato 7 del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, al paragrafo 5 - suini, lettera g), punto I, e' sostituito dal seguente testo:
"I. Nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali, nel caso di suini vaccinati con vaccino privato della glicoproteina E, test Elisa per gli antigeni GE per quanto riguarda la malattia di Aujeszky. In deroga, fino al 31 dicembre 2000, si puo' ritenere requisito valido un esito positivo alla prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali a condizione che:
sulla base del sopralluogo ufficiale del servizio veterinario della azienda sanitaria locale, competente per territorio, sia possibile escludere la presenza di sintomi clinici della malattia di Aujeszky; i verri risultati positivi alla glicoproteina E siano sottoposti con esito negativo agli esami virologici su tamponi nasali prelevati dallo stesso servizio veterinario".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo del par. 5, lettera g), punto I, dell'allegato 7 al D.M. n. 172/1994 , come risulta modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"5. Suini.
Tutti i verri ammessi in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, devono:
a) essere stati sottoposti ad un periodo di isolamento di almeno trenta giorni in installazioni rispondenti ai requisiti di cui alla successiva lettera f) e riconosciute dalle autorita' dello Stato membro ed in cui si trovano solamente verri che sono almeno dello stesso stato sanitario;
b) essere stati scelti, prima dell'isolamento di cui sopra, da aziende:
ufficialmente indenni da peste suina classica, come definite nel decreto del Ministro della sanita' del 18 ottobre 1991, n. 427 ;
indenni da brucellosi;
nelle quali nessun animale vaccinato contro l'afta epizootica sia stato presente nei dodici mesi precedenti;
nelle quali nessuna manifestazione clinica sierologica o virologica della malattia di Aujezky sia stata osservata nei dodici mesi precedenti;
che non formino oggetto di divieti, conformemente alle esigenze della direttiva 64/432/CEE , per quanto riguarda la peste suina africana, l'esantema vescicolare dei suini, la malattia di Teschen e l'afta epizootica.
Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in allevamenti di stato sanitario inferiore;
c) essere stati sottoposti, prima dell'isolamento di cui alla lettera a) e durante i trenta giorni precedenti, con risultati negativi, agli accertamenti diagnostici per:
I.Ibrucellosi;
II. peste suina classica.
Nel caso in cui nulla osti da parte dell'autorita' competente affinche' i controlli vengano eseguiti nel luogo di isolamento, il periodo di isolamento decorre a partire dalla data di comunicazione dei relativi esiti;
d) essere stati sottoposti, durante gli ultimi quindici giorni del periodo di isolamento, agli accertamenti diagnostici, con esito negativo, per:
I.II brucellosi;
II.I peste suina classica;
III. afta epizootica;
IV. malattia di Aujeszky.
Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di peste suina e afta epizootica, se qualcuna delle prove di cui sopra risulti positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso di isolamento in gruppo, l'autorita' competente prende le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta secondo le procedure previste dal presente regolamento.
Gli animali possono essere ammessi al centro di raccolta solo dopo esplicito permesso del veterinario responsabile del centro. Tutti i movimenti in entrata ed in uscita devono essere registrati;
e) aver subito un trattamento contro la leptospirosi con due iniezioni di steptomicina (25 mg/kg p.v.) ad un intervallo di quattordici giorni;
f) essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e provenire da una stazione di isolamento che, al giorno della consegna, risponda ai seguenti requisiti:
essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale per almeno trenta giorni non si siano manifestati casi da afta epizootica e di peste suina;
essere indenni, almeno da tre mesi, da afta epizootica e brucellosi;
essere indenni, almeno da trenta giorni, dalla malattia di Aujeszky, nonche' da malattia vescicolare dei suini, morbo di Teschen, peste suina africana, peste suina classica;
g) essere sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove:
I. nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali, nel caso di suini vaccinati con vaccino privato della glicoproteina E, test Elisa per gli antigeni GE per quanto riguarda la malattia di Aujeszky.
In deroga, fino al 31 dicembre 2000, si puo' ritenere reguisito valido un esito positivo alla prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali a condizione che:
sulla base del sopralluogo ufficiale del servizio veterinario della azienda sanitaria locale, competente per territorio, sia possibile escludere la presenza di sintomi clinici della malattia di Aujeszky;
i verri risultati positivi alla glicoproteina E siano sottoposti con esito negativo agli esami virologici su tamponi nasali prelevati dallo stesso servizio veterinario;
II. prova di fissazione del complemento secondo la procedura dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi;
III. test Elisa o prova sieroneutralizzazione per la ricerca della peste suina classica.
Tutti i verri presenti da piu' di dodici mesi nel centro di raccolta devono essere sottoposti alle prove di cui a punti I. e II. al piu' tardi diciotto mesi dopo la loro ammissione.
Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di peste suina e afta epizootica, se qualcuna delle prove di cui sopra risulti positiva, l'animale deve essere isolato ed il suo sperma raccolto dopo la data dell'ultima prova negativa non puo' essere commercializzato.
Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro dalla data della prova positiva e' immagazzinato separatamente e non puo' essere commercializzato sinche' non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro".
Entrata in vigore il 6 ottobre 1998
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