Art. 2.
La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con l' art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 , nelle regioni e nei territori di cui all'art. 1 dello stesso decreto e in Sicilia, e' estesa al Lazio e alla Maremma toscana. Agli effetti tributari la Cassa gode delle stesse agevolazioni concesse agli enti di cui all' art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , entro i limiti Ivi previsti.
La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con l' art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 , nelle regioni e nei territori di cui all'art. 1 dello stesso decreto e in Sicilia, e' estesa al Lazio e alla Maremma toscana. Agli effetti tributari la Cassa gode delle stesse agevolazioni concesse agli enti di cui all' art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , entro i limiti Ivi previsti.