Articolo 2 del Decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242
Articolo 1Articolo 3
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23 ottobre 1948
Art. 2.
La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con l' art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 , nelle regioni e nei territori di cui all'art. 1 dello stesso decreto e in Sicilia, e' estesa al Lazio e alla Maremma toscana. Agli effetti tributari la Cassa gode delle stesse agevolazioni concesse agli enti di cui all' art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , entro i limiti Ivi previsti.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1948
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