Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303
Articolo 18Articolo 20
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1 luglio 1956
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11 settembre 1991
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15 maggio 2008
Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81))
Entrata in vigore il 15 maggio 2008
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