Articolo 77 del Regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484
Articolo 78Articolo 79
Versione
18 aprile 1936
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Versione
9 ottobre 2010
Art. 77. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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