ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 1993, N.546 (16)(17) ((20)) -------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 13 dicembre 1993, n. 546 , ha disposto (con l'art.80, comma 2) che " Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali salvo quanto stabilito dagli articoli 74 e 75 che, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata in
vigore." ------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 13 dicembre 1993, n. 546 , come modificato dal D.L. 30 agosto 1993, n.331 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ha disposto (con l'art.80, comma 2) che " Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali".
Il D.L. 30 agosto 1993, n.331 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n.427 , ha disposto (con l'art.69, comma 7) che " Nell' articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , e nell' articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , dopo le parole: "in seconda istanza," sono aggiunte le seguenti: "quando l'ammontare del tributo in contestazione e' superiore a lire 300 mila,".
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AGGIORNAMNETO (20)
La Corte Costituzionale con sentenza 20-23 aprile 19998, n.132 (in G.U. 1a s.s. 29/4/1998, n. 17) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell' art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilita' delle entrate), nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso
amministrativo."