Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638
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1 gennaio 1973
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29 luglio 1976
Art. 8. Entrate di regioni a statuto speciale dal 1 gennaio 1973

Sino al 31 dicembre 1977, alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono corrisposte somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1 gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili la maggiorazione sara' determinata di anno in anno, sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro.
Per i tributi soppressi dal 1 gennaio 1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri di cui al primo comma, si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973.
In relazione alle modifiche e alle integrazioni recate dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 , alle norme in materia finanziaria contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; nei confronti della regione e delle province di Trento e di Bolzano, dalla data che sara' stabilita dalle norme di attuazione previste dall'art. 60 della stessa legge costituzionale n. 1, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto del gettito relativo all'anno 1972 o allo anno 1973 a seconda dei casi previsti nei commi predetti. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 14-22 luglio 1976, n.180 (in G.U. 1a s.s. 28/7/1976, n.180) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 , recante "disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell' art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilita' delle entrate", nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle somme d'importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali, da corrispondere alle Province autonome di Trento e di Bolzano, si proceda "sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro"."
Entrata in vigore il 29 luglio 1976
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