Articolo 16 del Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359
Articolo 19Articolo 16 bis
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1 settembre 1987
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31 ottobre 1987
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Versione
27 aprile 1989
Art. 16. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 1. I comuni che non abbiano provveduto all'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni devono adottare la relativa delibera istitutiva entro il 30 settembre 1987 con effetto dall'anno 1987.
2. Per il 1987, la copertura del costo complessivo di erogazione del servizio, con il provento della tassa, non puo' essere inferiore al 40 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 30 settembre 1987.
3. In applicazione del comma 2 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni precedentemente deliberata.
4. L'omologazione del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , come modificato dall' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , non condiziona la esecutivita' dei provvedimenti che sono soggetti alla omologazione stessa.
5. Limitatamente all'anno 1987, i comuni hanno facolta' di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 268 del citato testo unico per la finanza locale, come modificato dall' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , una maggiorazione fino al 50 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno 1987. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 30 settembre 1987. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 , convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614 , e successive modificazioni, si applicano entrambe sulla tassa di base.
6. Gli aumenti deliberati per l'anno 1987 ai sensi del comma 2 e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 5 sono iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate, con scadenza nei mesi di settembre e novembre 1987, per le delibere adottate entro il 31 maggio 1987; in unica soluzione, con scadenza nel mese di novembre 1987, per le delibere adottate entro il 31 luglio 1987; in unica soluzione, con scadenza nel mese di febbraio 1988, per le delibere adottate successivamente.
7. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente
abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un
ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 2.
L'ente e' tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita
certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione della quota.
8. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite, entro il 30 settembre 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
8-bis. Per il 1988 la copertura di cui al comma 2 non puo' essere inferiore al 60 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1987. Si applica la disposizione di cui al comma 3.
8-ter. La facolta' di cui al comma 5 puo' essere esercitata, nei limiti e secondo le modalita' ivi previsti, anche per l'anno 1988. Le relative deliberazioni devono essere adottate entro il 31 dicembre 1987.
8-quater. Gli aumenti deliberati per l'anno 1988 ai sensi del comma 8-bis e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 8-ter sono iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate con scadenza nei mesi di giugno e settembre 1988.
8-quinquies. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 8-bis. L'ente e' tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione della quota. ((5)) 8-sexies. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite entro il 30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 66 convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144 ha disposto (con l'art. 9, comma 8) che il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiutti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui all'articolo 16, comma 8-quinquies, e' prorogato al 30 aprile 1989.
Entrata in vigore il 27 aprile 1989
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