Articolo 24 bis del Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359
Articolo 31Articolo 29
Versione
31 ottobre 1987
Art. 24-bis. (( (Atti di pignoramento delle somme degli enti sui conti
di tesoreria unica). )) (( 1. Dopo l' articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilita' speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile , con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonche' al medesimo ente od organismo debitore.
2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all' articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilita' ed e' tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilita' speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.
3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilita' speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilita' speciale con annotazione del relativo vincolo.
4. Restano ferme le cause di impignorabilita', insequestrabilita' ed incedibilita' previste dalla normativa vigente, nonche' i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge" ))
Entrata in vigore il 31 ottobre 1987
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