Art. 5. (( (Fondo perequativo per la finanza locale) )) (( 1. A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987 e lire 650 miliardi per il 1988 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:
a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987 e lire 229 miliardi per il 1988, secondo i seguenti criteri:
1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;
2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di eta' compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;
3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;
4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT;
5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.
b) le quote di lire 160 miliardi e di lire 421 miliardi consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988 nelle misure corrisposte, per ciascun ente, negli esercizi precedenti.
2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.720 miliardi per l'anno 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere:
a) le quote pari a lire 591 miliardi e 459 miliardi relative, rispettivamente, agli anni 1987 e 1988, secondo i seguenti criteri:
1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore e' ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purche' il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanita' e' quella fissata per legge. A tal fine e' definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente e' quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono cosi' definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre.
Per il 1988 si applica il coefficiente 2 per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384 ;
2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;
b) una quota pari a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 30 miliardi per l'anno 1988 tra i comuni il cui contributo pro capite, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986 ai sensi degli articoli 4, comma 4 , e 5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 , risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione e' effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera a), numeri 1) e 2);
c) le quote di lire 1.440 miliardi e di lire 2.231 miliardi; tali quote sono consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio di ciascun anno.
4. L'importo di lire 840 miliardi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e' attribuito dal Ministero dell'interno a ciascun comune secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.
5. L'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e' attribuito:
a) per le province, con i criteri di cui al comma 1, lettera a), numeri da 1) a 4) del presente articolo, con la conseguente rideterminazione proporzionale delle quote;
b) per i comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera a), numero 1) del presente articolo. ))
a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987 e lire 229 miliardi per il 1988, secondo i seguenti criteri:
1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;
2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di eta' compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;
3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;
4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT;
5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.
b) le quote di lire 160 miliardi e di lire 421 miliardi consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988 nelle misure corrisposte, per ciascun ente, negli esercizi precedenti.
2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.720 miliardi per l'anno 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere:
a) le quote pari a lire 591 miliardi e 459 miliardi relative, rispettivamente, agli anni 1987 e 1988, secondo i seguenti criteri:
1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore e' ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purche' il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanita' e' quella fissata per legge. A tal fine e' definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente e' quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono cosi' definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre.
Per il 1988 si applica il coefficiente 2 per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384 ;
2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;
b) una quota pari a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 30 miliardi per l'anno 1988 tra i comuni il cui contributo pro capite, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986 ai sensi degli articoli 4, comma 4 , e 5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 , risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione e' effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera a), numeri 1) e 2);
c) le quote di lire 1.440 miliardi e di lire 2.231 miliardi; tali quote sono consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio di ciascun anno.
4. L'importo di lire 840 miliardi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e' attribuito dal Ministero dell'interno a ciascun comune secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.
5. L'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e' attribuito:
a) per le province, con i criteri di cui al comma 1, lettera a), numeri da 1) a 4) del presente articolo, con la conseguente rideterminazione proporzionale delle quote;
b) per i comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera a), numero 1) del presente articolo. ))