a) il comma 4-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 , e' abrogato;
b) l'ultimo comma dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e' sostituito dal seguente:
"Per la pubblicita' luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non puo' superare i seguenti limiti:
====================================================================
Comuni |Fino a | Fino a | Fino a | Fino a
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno c) il primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e' sostituito dal seguente:
"La durata delle affissioni non puo' essere inferiore a cinque giorni. I diritti dovuti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di cm 70 x 100 o frazione:
=====================================================================
Comuni | Tariffa | Tariffa per ogni giorno successivo
giorni 5 2. Per il 1987 le tariffe di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si applicano automaticamente rapportando ad esse, rispettivamente, la tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 8 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972 , ovvero la tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 30 dello stesso decreto presidenziale deliberate o prorogate per l'anno 1987.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 OTTOBRE 1987, N.440 4. Il comma 4-bis dell' articolo 14 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 , e' sostituito dal seguente:
"4-bis. L'ultimo comma dell' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e' sostituito dal seguente:
"La pubblicita' annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicita' si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla scadenza. Il pagamento cosi' eseguito sostituisce la dichiarazione"".
5. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione dei precedenti commi. In tale revisione dovra' tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sara' demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 , convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460 . ((8))
6. Non si applicano le sanzioni per coloro che per il 1987 hanno pagato l'imposta comunale sulla pubblicita' annuale fino al gennaio 1987. Non si fa luogo a rimborsi delle sanzioni gia' corrisposte.
6-bis. Con effetto dal 1 gennaio 1988 e' soppressa la facolta' dell'ulteriore aumento del 30 per cento di cui alla lettera b) dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 .
6-ter. Con effetto dal 1 gennaio 1988 le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 50 per cento. L'aumento e' del 20 per cento se e' stata esercitata entro il 31 dicembre 1987 la facolta' di cui alla lettera b) dell'articolo 25 del decreto-legge citato al comma 6-bis.
6-quater. Con effetto dal 1 gennaio 1988 le tariffe di cui al comma 6-ter si applicano nella misura massima.
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 10 giugno 1994, n. 232 (in G.U 1a s.s. 15/06/1994, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, quinto comma "nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall' art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 , convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460 , la revisione delle misure di cui allo stesso articolo 18".