Articolo 23 del Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359
Articolo 22Articolo 31
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1 settembre 1987
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31 ottobre 1987
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15 dicembre 1988
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24 marzo 1994
Art. 23. Contributi previdenziali a carico dello Stato 1. L'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle regioni, dalle province, dai comuni , dai consorzi di comuni e dalle comunita' montane all'INADEL per il periodo 1982-1986 per effetto del computo della maggiore quota dell'indennita' integrativa speciale nell'indennita' premio di servizio ai sensi dell' articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 , e successive modificazioni, e' assunto a carico dello Stato.
2. La regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite di 1.200 miliardi mediante rilascio all'INADEL di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1987 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.
3. A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.
4. La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale sara' computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennita' premio di servizio. Tale modalita' trova applicazione anche nei casi di riliquidazione della predetta indennita' derivanti da sentenze passate in giudicato. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria. (3) ((7)) 5. All'onere derivante per l'anno 1987 dal rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 2, valutato in lire 1.200 miliardi, ed a quello per i conseguenti interessi, valutati in lire 132 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato".
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre-6 dicembre 1988 n.1060 (in G.U. 1a s.s. 14/12/1988, n. 50) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma quarto nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 15 marzo 1994 n. 85 (in G.U. 1a s.s. 23/03/1994 n. 13) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma quarto nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio non danno luogo a rivalutazione monetaria".
Entrata in vigore il 24 marzo 1994
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