Art. 19. Tariffe degli acquedotti 1. Le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali devono, nel secondo semestre dell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui, esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale, che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il 30 settembre 1987, per l'anno 1987 e per gli anni seguenti, nella stessa seduta in cui approva il bilancio annuale, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantita' di acqua erogata o convenzionalmente determinata nell'esercizio precedente. Per l'anno 1988 le tariffe degli acquedotti devono coprire almeno il 70 per cento dei costi di gestione.
2. Le deliberazioni delle tariffe sono allegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.
3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne dispongono direttamente la rettifica ove riscontrino difformita' in difetto rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti commi.
4. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per gli anni 1987 e 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver accertato, per il secondo semestre dell'anno 1987, il provento nella misura minima di cui al comma 1. L'ente e' tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988 ed entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione della quota. ((5)) 5. Le modalita' della certificazione sono stabilite, entro il 30 settembre 1987 ed entro il 30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.
6. In applicazione del comma 1 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio acquedotto precedentemente deliberata.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 66 convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144 ha disposto (con l'art. 9, comma 8) che il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiutti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui all'articolo 19, comma 4, e' prorogato al 30 aprile 1989.
2. Le deliberazioni delle tariffe sono allegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.
3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne dispongono direttamente la rettifica ove riscontrino difformita' in difetto rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti commi.
4. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per gli anni 1987 e 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver accertato, per il secondo semestre dell'anno 1987, il provento nella misura minima di cui al comma 1. L'ente e' tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988 ed entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione della quota. ((5)) 5. Le modalita' della certificazione sono stabilite, entro il 30 settembre 1987 ed entro il 30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.
6. In applicazione del comma 1 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio acquedotto precedentemente deliberata.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 66 convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144 ha disposto (con l'art. 9, comma 8) che il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiutti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui all'articolo 19, comma 4, e' prorogato al 30 aprile 1989.