Articolo 2 del Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 settembre 1987
>
Versione
31 ottobre 1987
Art. 2. Trasferimenti delle regioni 1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
(( 1-bis. Per l'anno 1988 la facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata dai comuni e dalle province, ove la comunicazione non sia avvenuta entro il termine del 15 novembre 1987. ))
Entrata in vigore il 31 ottobre 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente