Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 gennaio 1971
Art. 6. (Indulto)

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, e' concesso indulto, per ogni reato non finanziario, nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
E' concesso inoltre indulto per i reati previsti dal codice militare di pace, se commessi per obiezione di coscienza.
L'indulto e' ridotto alla meta' nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti e di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano riportato una o piu' precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione.
Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:
a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;
b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell' articolo 167 del codice penale ;
c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie.
L'indulto e' ridotto alla meta' nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314 e 315 e dagli articoli 317, 319, primo, secondo e terzo comma, 320, secondo e terzo comma, 321, 322, secondo comma, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630, del codice penale, nonche' dagli articoli 5 e 6 , escluse le condanne per impiego e detenzione per uso personale, e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 ; nei confronti, altresi', delle condanne per il reato previsto dall' art. 589 del codice penale quando e' connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso codice penale e 133 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
L'indulto e' ridotto alla meta' per il reato di bancarotta fraudolenta quando abbia provocato grave danno sociale.
L'indulto non si applica per i reati previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 .
Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell' art. 136 del codice penale , l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1971
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