Articolo 1 del Decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47
Articolo 2
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13 marzo 1974
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5 maggio 1974
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19 giugno 1985
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17 ottobre 1987
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26 ottobre 1989
Art. 1.

In tutti gli aerodromi sui quali comunque si svolga attivita' aerea commerciale e' dovuta una tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate dagli aeromobili in misura non superiore a lire cento per ogni chilogrammo di peso lordo. La tassa non e' dovuta in caso di trasbordo. La frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi e' considerata come chilogrammo intero In ogni caso la tassa non dovra' essere inferiore a lire 100. La tassa e' dovuta dal vettore, che puo' rivalersene sullo speditore o sul destinatario, ed e' accertata, liquidata e riscossa dalla direzione dell'aeroporto che, ove ne ravvisi la opportunita', puo' all'uopo delegare il competente ufficio doganale. (3) (4) ((6))
La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo e' determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi.
Il proprietario dell'aeromobile e' solidalmente responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
Per gli aeroporti dati in gestione in base a leggi speciali ad enti o societa', l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa di cui al primo comma nonche' l'eventuale rimborso della tassa stessa previsto nel successivo art. 5 avverranno secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica.

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 24 gennaio 1985 (in G.U. 04/06/1985, n. 130) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La tassa erariale istituita con l' art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 117 , e' determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attivita' aerea commerciale, nella misura di L. 25 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sara' inferiore a L. 300". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 9 gennaio 1987 (in G.U. 02/10/1987, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa erariale istituita con l' art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117 , e' determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attivita' aerea commerciale, nella misura di L. 27 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sara' inferiore a L. 350". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 21 febbraio 1989 (in G.U. 11/10/1989, n. 238) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa erariale istituita con l' art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117 , e' determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attivita' aerea commerciale, nella misura di L. 30 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sara' inferiore a L. 400".
Entrata in vigore il 26 ottobre 1989
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