Articolo 4 del Decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15
Articolo 3Articolo 5
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5 febbraio 1986
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4 aprile 1986
Art. 4. 1. All'onere di lire ((304 miliardi)) derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 4 aprile 1986
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