Articolo 3 del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297
Articolo 2Articolo 4
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24 ottobre 2000
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9 ottobre 2010
Art. 3. Compiti 1. L'Arma dei carabinieri espleta i compiti previsti dal presente decreto, dal regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 , e successive modificazioni, nonche' da altre leggi e regolamenti vigenti.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
3. L'Arma, quale struttura operativa nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , provvede prioritariamente ad assicurare la continuita' del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamita'. Concorre inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
5. Alle attivita' di raccolta delle informazioni si applicano, in quanto compatibili, i principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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