Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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24 ottobre 2000
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9 ottobre 2010
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- 1. TAR Bari, sez. III, sentenza 24/06/2010, n. 2643Provvedimento: […] Secondo l'art. 29 del codice penale militare di pace, infatti, la rimozione si applica a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una classe superiore all'ultima, è perpetua, priva il militare del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe; a differenza dell'ipotesi della degradazione, però, il militare permane in servizio; nell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 297/2000 l'ultimo grado del personale è quello di “carabiniere” e non di “soldato semplice nella posizione di congedo”, di tal che il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione delle norme citate.Leggi di più...
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- graduazione militare·
- violazione di legge·
- pena accessoria militare·
- compensazione delle spese processuali·
- art. 29 c.p.m.p.·
- principio di buon andamento e efficienza·
- permanenza in servizio·
- eccesso di potere·
- rimozione dal grado·
- difetto di motivazione