Articolo 4 del Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095
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11 giugno 1885
Art. 4.

Le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiaggie sono a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, secondo la natura loro e la importanza e grado di utilita' dei porti e spiaggie in cui vengono eseguite.

Entrata in vigore il 11 giugno 1885
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