Articolo 5 del Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095
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11 giugno 1885
Art. 5.

Sono opere che riguardano i porti, i fari e le spiaggie:

a) I moli di ridosso ed i frangi-onde che proteggono gli ancoraggi;

b) I moli e le dighe, le gettate o scogliere che regolano la foce e proteggono le sponde dei porti-canali;

c) Le ripe artificiali, banchine, scali, darsene mercantili, macchine fisse da alberare o scaricar navi;

d) Gli argini e moli di circondario per difendere i porti dalle alluvioni e dagli interrimenti;

e) I bacini di deposito d'acque atte a produrre correnti artificiali per tener sgombre le foci dei porti-canali;

f) I canali di deviazione e gli smaltitoi per liberare i porti dai depositi e dalle infezioni;

g) Gli scali e bacini da costruzione o riparazione di navi;

h) Le escavazioni della bocca, del bacino o dei canali dei porti;

i) I fari, le torri a segnali ed altri fabbricati ad uso del servizio tecnico, amministrativo e di polizia dei porti;

k) I gavitelli ed altri segnali fissi e mobili destinati a guida o ad ormeggio dei bastimenti;

l) Ogni altra opera il cui scopo sia mantenere profondo e spurgato un porto, facilitarne lo accesso e l'uscita ed aumentarne la sicurezza.

Entrata in vigore il 11 giugno 1885
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