Articolo 10 del Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 gennaio 1987
Art. 10.


Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del preavviso, il
concessionario deve redigere lo stato di consistenza dell'impianto o dell'esercizio riferito alla data in cui il preavviso e' notificato.
Detto stato di consistenza dovra' essere immediatamente
comunicato all'ente concedente che, previo accesso all'impianto od esercizio, dovra', entro i trenta giorni successivi al ricevimento,
comunicare al concessionario il proprio accordo o le eventuali osservazioni e proposte di rettifica.
Le comunicazioni di cui al precedente comma sono fatte a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di rifiuto o di mancato rispetto del termine perentorio di cui al primo comma da parte del concessionario, lo stato di
consistenza e' formato, nel termine dei successivi centoventi
giorni, dall'ente concedente, i cui incaricati, in base ad un
decreto del prefetto, potranno accedere anche coattivamente nelle officine o negli altri locali dell'impianto o dell'esercizio.
Lo stato di consistenza e' immediatamente comunicato dal comune al concessionario che nel termine perentorio dei quindici giorni
successivi al ricevimento della comunicazione, potra' far pervenire
le sue controdeduzioni, in mancanza delle quali lo stato di
consistenza s'intende accettato. Nel caso di disaccordo fra le
parti decide, limitatamente all'oggetto della controversia, un
collegio di tre periti, nominati uno per parte dall'ente concedente
e dal concessionario, ed un terzo, con funzioni di presidente, dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ente riscattante.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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