Articolo 9 del Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1987
Art. 9.


La volonta' di avvalersi della facolta' di cui al precedente
articolo deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente art. 2.
Entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l'ente
concedente deve notificare al concessionario l'atto di preavviso a mezzo dell'ufficiale giudiziario o se il destinatario ha il
domicilio nel comune, a mezzo del messo di conciliazione oppure del messo comunale.
Il preavviso e' valido anche se la deliberazione non e ancora
esecutiva.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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