Nella ipotesi del ricorso ai collegi arbitrali di cui al settimo e all' ottavo comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n.
2578 , la deliberazione esecutiva di nomina dell'arbitro, nella
quale debbono farsi fra l'altro constare i motivi e l'entita' del disaccordo, sara' notificata al concessionario nei modi previsti dal terzo comma dell'art. 10 del presente regolamento.