Articolo 12 del Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 gennaio 1987
Art. 12.


Nella ipotesi del ricorso ai collegi arbitrali di cui al settimo e all' ottavo comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n.
2578 , la deliberazione esecutiva di nomina dell'arbitro, nella
quale debbono farsi fra l'altro constare i motivi e l'entita' del disaccordo, sara' notificata al concessionario nei modi previsti dal terzo comma dell'art. 10 del presente regolamento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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