Articolo 33 del Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche
Articolo 32Articolo 34
Versione
1 gennaio 1987
Art. 33.


Il direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'azienda;
b) esegue le deliberazioni della commissione amministratrice;
c) formula proposte alla commissione amministratrice nelle
materie di cui all'art. 23;
d) sottopone alla commissione amministratrice lo schema del
piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
e) rappresenta l'azienda in giudizio, con l'autorizzazione
della commissione amministratrice quando la lite non riguarda la
riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda stessa;
f) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal
presente regolamento, dal regolamento speciale e dalla commissione amministratrice.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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